La controversa storia di una subdola quanto diffusa inclusione di alburno nel ciliegio americano (in una partita)
Il caso narrato si svolge nella circoscrizione del Tribunale di una provincia costiera al quale si rivolge
un’importante azienda armatrice. Il tema? Alburno nel ciliegio americano.

Lamentando, peraltro imprecisatamente, la scadente qualità di numerosi manufatti
legnosi consegnati da un terzista falegname.
Ovvero una diffusa decolorazione d’ampie porzioni di cornici di legno di ciliegio americano, anche noto
come “ Black cherry” (Prunus serotina Ehrh).
La società armatrice aveva mancato di verificare scrupolosamente gli elementi in base ai quali si
fondava il ricorso.
Ma sospettava, ragionevolmente, di trovarsi coinvolta in una fornitura viziata, tanta era l’alterazione cromatica dei manufatti.
Afflitti da una disdicevole e antiestetica colorazione con dominante grigia e verde di una parte del legno!
Cosa mai successa prima e quindi assai differente dallo standard atteso per la qualità dei semilavorati prodotti.

IL FATTO – Inclusione di alburno nel ciliegio americano
La società armatrice fornisce da sempre le materie prime alla falegnameria (e così, il legname della fattispecie).
La quale ha il compito di conservarla diligentemente nel proprio deposito per procedere alla produzione dei manufatti, secondo il progetto e la programmazione delle varie commesse.
Essa, qualificata da anni di lavoro, si è di recente ampliata nei locali con l’acquisizione di un fabbricato adiacente, dismesso da un’industria di prodotti per la pulizia con il deposito “materie prime”.
Già tenuto nei medesimi vani e la giacenza di rilevanti quantità di sostanze chimiche tra le quali, la famigerata soda caustica.
La direzione aziendale, informata del fatto, aveva attivato una sorta d’inchiesta per conoscere, seppur
informalmente tramite il proprio ufficio acquisti, eventuali responsabilità della fornitrice.
In merito al grave e generalizzato vizio occulto (non certamente tale, ma così pre-supposto e considerato).
Si formò, per questo, la convinzione che il vizio contestato poteva essere ricondotto a un inadeguato processo d’immagazzinamento del materiale.

Già conservato in forma di segati refilati e pronti alla lavorazione per la formazione di cornici e componenti d’arredamento.
Arriviamo al tema… alburno nel ciliegio americano.
Il legno, in alcune parti, diveniva grigiastro e privo della naturale colorazione rosata, assumendo anzi una dominante verdastra.
Sono questi i due aggettivi più spesso usati nel ricorso giudiziale della società ricorrente: grigiastro
e verdastro.
Altrimenti, come si poteva spiegare tale decolorazione, letteralmente inaudita e senza
precedenti?
Non è forse il cloro da sempre stato utilizzato come candeggiante per la biancheria della
casa?
I conti, apparentemente, tornavano! La controversia si poteva sostenere con soddisfazione d’argomenti e quindi di risultati!
Inoltre, non erano noti casi analoghi precedenti da poter giustificare altre cause quindi… “sicuramente
questa la spiegazione giusta!”.
Elucubrò la direzione aziendale dopo un rapido consulto con il servizio tecnico interno all’azienda.
Il deprecato difetto era latente e subdolo, essendo ben evidente sul supporto fin dopo all’ultimazione
con vernici a base di resine poliuretaniche.
Ma era comunque riconoscibile con un’attenta osservazione del provino grezzo.
I manufatti, dopo esser stati sottoposti a ulteriori processi di finitura (con l’aumento del loro costo industriale) manifestavano più evidentemente la conclamata e antiestetica anomalia.
La gran parte di loro risultava sgradevole in quanto ad aspetto e inutilizzabile per la costruzione di una parte d’arredi interni…
Tavoli, cornici per boiserie, modanature d’angolo e componenti d’arredo dei bagni del lussuoso yacht.
ALBURNO NEL CILIEGIO AMERICANO – LA CONTESTAZIONE E L’APPROCCIO ALLA TRANSAZIONE
La contestazione non tardò a essere espressa prima nelle modalità più informali all’impresa artigiana,
assumendo a tutto tondo, la grave “inadempienza contrattuale” sofferta.
Resa poi evidente nel modo più oggettivo e indiscutibile dalla quantità di prodotti praticamente inutilizzabili, con forte ritardo nella consegna. Il morto era, come si usa dire, nella bara!
L’artigiano falegname, sbigottito dalla contestazione della società committente è rimasto colpito dalla lista dei danni presentata che, per gli standard economici del settore erano praticamente triplicati a quelli di mercato.
Comprendendo anche l’ipotesi di un danno per lucro cessante dovuto al ritardo nelle consegne del lussuoso yacht di destinazione finale dei manufatti.
Dopo il colpo psicologico della contestazione, subito senza poter argomentare alcuna difesa, questo riceveva dalla committente una proposta per un’onorevole “composizione” della controversia.
Minacciando nel contempo l’eventualità di una pesante causa giudiziale.
La proposta di transazione, apparentemente vantaggiosa, introduceva un’attenuante generica, con una riduzione dell’indennizzo richiesto e la possibilità di pagarlo ratealmente.
Compensandolo con le future lavorazioni, ammettendo comunque, la responsabilità piena
nell’evento dannoso.
LA CONSULENZA NELLA TRATTATIVA
L’artigiano contestò la fondatezza della contestazione tecnica della committente, decidendo di non farsi ingannare dalla rigorosa ipotesi tecnica-causale della vicenda.
Che, qualora confermata, lo avrebbe veduto unico soggetto responsabile per una colpa dovuta alla “cattiva conservazione” del materiale ricevuto in conto lavorazione.
Alburno nel ciliegio americano: inclusioni
L’eventualità della presenza di “inclusioni di alburno nel ciliegio americano” nel materiale è stata subito considerata e valutata tra le ipotesi di nesso causale.
Sfruttando il privilegio metodologico dovuto all’assoluta indifferenza del tecnico esterno a fatti, luoghi e
persone in causa.
L’approccio nella scelta del metodo è stato completo per il ventaglio d’ipotesi acquisite alla ricerca.
Le verifiche presso il deposito materie prime non hanno ricondotto a condizioni tali da permettere di considerare come sviluppabili delle concentrazioni di vapori acidi o alcalini in così considerevoli
quantità di saturazione dell’aria.
La presenza delle inclusioni d’alburno, in questo caso specifico parliamo sempre di alburno nel ciliegio americano, è una peculiarità del materiale legata direttamente all’assortimento qualitativo.
Sulla base del quale si provvede alla classificazione della merce.
Il ciliegio americano nella circostanza narrata è specie legnosa a durame differenziato e fortemente fotocromatica (ovvero subisce l’azione ossidante della luce).
Modificando il colore del supporto quando sottoposto all’azione dei raggi UV.
Il supporto subisce inevitabilmente una sensibile “abbronzatura” con la marcata esaltazione della dominante bruno-rossastra che le è peculiare.
Intera partita di legno con caratteristiche tipiche
L’intera partita di legno, aveva caratteri non frequenti ma tipici della specie, manifestati nella
zona di transizione (la porzione del tronco ove si verifica il passaggio dal durame all’alburno).
Dimostrando, ancora una volta, quanto il legno sia un materiale difficilmente censibile agli effetti
delle caratteristiche del colore.
Tra alburno e durame non vi era una netta differenziazione cromatica.
La zona di transizione presentava caratteri intermedi dove, per l’appunto, andava perduta
la tipica dominante rossastra ed era più evidente la deprecata tonalità grigia.
Il riconoscimento è stato fatto in contraddittorio previa verifica a “campione” delle partite giacenti
in deposito, dalle quali erano provenienti i materiali semilavorati poi contestati.
Durante i rilievi è stata stigmatizzata la difficoltà a riconoscere l’alburno dal durame, svolgendo un esame microscopico per la verifica dei caratteri anatomici del legno.
L’elemento principalmente discriminate del primo è la maggiore presenza di sostanze di
riserva (zuccheri e amidi).
Mentre nel durame prevalgono sostanze duramificanti (fenoli, polifenoli ed
estrattivi), senza particolari differenziazioni anatomiche dei singoli elementi cellulari.
LA GIURISPRUDENZA APPLICABILE NELLA QUESTIONE ALBURNO NEL CILIEGIO AMERICANO
La giurisprudenza è oggi certamente consolidata in materia d’appalto regolando, infatti, anche la responsabilità dell’appaltatore che riceve il materiale dal committente, così come nella fattispecie è stato.
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza 169/1996 del 10-01-1996 (Seconda sezione Olivieri-Soc.
Coop. Concordia e Tenacia) ha, infatti, decretato:
“In materia d’appalto il potere di controlli e di vigilanza del D.LL. preposto dal committente non annullano l’autonomia dell’appaltatore.
Che, salvo patto contrario, rimane conseguentemente tenuto a rispettare, nell’esecuzione dell’appalto, le regole dell’arte, al fine di assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente.
E, perciò, a controllare, tra l’altro la qualità del materiale impiegato rispondendo dei vizi di tale materiale anche quando questo è fornito dal committente o dal produttore da questo indicato, in questo caso alburno nel ciliegio americano.
A meno che non provi che il controllo richiedeva cognizioni tecniche che eccedevano i limiti della diligenza dovuta o che ha dato pronto avviso al committente dell’inadeguata qualità del materiale ricevuto”.
Nel caso di fattispecie, la sentenza soprascritta potrà essere applicata ma non in modo così automatico.
Richiedendosi preliminarmente d’acquisire delle risposte alle seguenti domande agli effetti della definizione della responsabilità del soggetto terzista.
Tutta da “dimostrare” e che così potrà difendersi:
Le inclusioni d’alburno (peraltro diffuse nella partita di materiale) non erano facilmente riconoscibili dal soggetto artigiano terzista.
Rientrando nei limiti della diligenza dovuta, richiedevano particolari cognizioni tecniche anche nel loro riconoscimento macroscopico.
Il “vizio” per le porzioni decolorate, già contestato, è certamente di natura palese!
Infatti, seppur poco evidente è morfologicamente presente nel materiale e all’azienda committente spettava l’onere della verifica qualitativa del legno al momento del suo acquisto!
La verifica qualitativa del legno al momento dell’acquisto
Nessuna prescrizione tecnica era stata disposta sul contratto per la qualità del parametro “colore” del prodotto semilavorato, assegnando così una presunta congruità al materiale consegnato, quasi “normale”.
A chi competeva la verifica per un aspetto tecnologico così subdolo?
Ovvero a chi spettava verificare la mancanza di qualità intrinseca nel materiale?
Il suo compito non sarà certo semplice, articolandosi su più aspetti valutativi strettamente correlati e
decisivi sul merito della causa.
Quali per esempio la determinazione della natura palese od occulta del vizio.
La sua qualificazione nell’ambito extra-contrattuale (ovvero lo Stato dell’Arte) e quella contrattuale (i requisiti di qualità attesi dal progetto di commessa affidato).
Articolo di Alessandro Romiti – Studio Romiti Legno – Perito del Legno
