La disponibilità di periti specializzati nel settore legno, può prevedere incarichi di consulenza giudiziaria anche in ambito penale, oltre che civile.
Questa volta la perizia viene disposta dal Giudice monocratico della sezione penale di un Tribunale, per la datazione di un insolito “corpo del reato”.
La violazione di sepolcro è un reato punito dal codice penale con la reclusione da uno a cinque anni.
Questa vicenda scaturisce dalla rimozione dei poveri resti di una donna già depositati in un’urna funeraria in muratura (comunemente chiamato “forno”) di un cimitero della provincia toscana.
La salma è stata sepolta nel 1965, esumata nel 1981 e poi, trasferita nei resti mortali in una cassetta di lamiera zincata chiusa con coperchio, in rispetto al regolamento di polizia mortuaria.
I figli avevano richiesto l’esumazione allo scopo di poter riunire i resti della congiunta con quelli
del padre.
Infatti, nel 1997 alla dipartita di quest’ultimo s’accinsero alla traslazione dell’urna di metallo (contenente i poveri resti mortali) nell’unico sepolcro, congiuntamente predisposto per entrambi i genitori.
Al momento dell’apertura del forno in muratura, i familiari, rimasero quantomeno sconcertati nel rinvenire i resti umani non più conservati nella cassetta metallica zincata.
La cassetta di pioppo: legno e usi da considerare!
(appositamente acquistata al costo di circa 60.000 lire) ma in una volgare cassetta di
pioppo, usata per il trasporto d’ortaggi.
Essi non ebbero una significativa reazione anche per il contesto ove si verificava la “incongruenza” del
rinvenimento dell’anomalo contenitore, sostituito all’altro di cui non si era dimenticato il costo.

Il contenitore metallico era stato sostituito da una comune cassetta da verdure, ottenuta per
sfogliatura di pioppo (derullato).
Usata per il trasporto d’ortaggi, con tanto di timbro di fabbrica a colori di un’azienda agricola
pugliese già distributrice degli ortaggi.
Solo un cartellino di cartone, contenuto all’interno, riportava il nome della persona alla quale verosimilmente erano appartenuti i mortali resti.
Infatti, il motivo principale per il quale la vicenda prende avvio è anche da riconoscersi nell’intervenuta manipolazione di questi.
Ovvero alla possibilità che dette spoglie non fossero più quelle originali della madre, ma d’estranei sconosciuti.
La vicenda li indusse tutti in uno stato di temporanea rassegnazione. Nessuno che pensasse a rivolgersi a periti specializzati nel settore legno…e a farlo velocemente!
Col passare dei giorni, dopo aver riflettuto sulla circostanza, i figli si sono convinti della necessità di sporgere querela contro ignoti presso la competente Procura della Repubblica.
Per il reato qualificabile, ma soprattutto certo e acclarato, ovvero la violazione del sepolcro
della mamma.
Il processo penale e i periti specializzati nel settore legno: chiave di volta del processo?
Dopo alcuni anni dalla denuncia, il sequestro della cassetta di pioppo e le indagini di rito per mezzo della Polizia giudiziaria.
Viene tenuto il processo penale che vedrà imputati i due necrofori responsabili del cimitero a far data dall’anno 1991.
Formalmente incriminati e indagati i quali, si professavano assolutamente estranei alla vicenda.
Il P.M. (ovvero il Magistrato che rappresenta la pubblica accusa) conviene con la difesa dei due imputati sulla richiesta al Giudice di una perizia tecnica finalizzata alla verifica d’eventuali elementi discriminanti la datazione della cassetta di legno.
L’accusa e la difesa assumono conseguentemente tre ipotesi istruttorie l’ultima delle quali potrà assorbire le prime.
Reato da perseguire e cassetta periziata
Ove risultasse che il reato perseguito, era stato commesso prima del 1987 ovvero dieci anni prima della scoperta, con l’automatico intervento della prescrizione dei termini di denuncia del reato:
A) La cassetta periziata sia databile prima dell’anno 1991, scagionando automaticamente i due imputati che solo da quella data hanno preso servizio al cimitero comunale e sono quindi responsabili.
B) La cassetta periziata sia databile dopo il 1991, permettendo quindi comunque il riconoscimento di una responsabilità, quantomeno indiretta dei due necrofori imputati.
C) La cassetta sia databile prima del 1987, acclarandosi così la circostanza di più ampia soddisfazione per gli imputati, in conseguenza dell’intervenuta prescriione dei termini.
L’incarico viene affidato al perito del Giudice (PTU) autorizzandolo all’uso di mezzo proprio.
E, anche, alla consulenza esterna d’eventuali laboratori specializzati per accertamenti di natura strumentale sull’oggetto periziato.
Il processo: la specializzazione del perito
Riguardo al processo è interessante osservare e ricordare come l’ordinamento giudiziario
sia certamente “garantista”.
Risultando consolidato il generale principio secondo il quale “In dubio pro reo”.
Anche i periti specializzati nel settore legno, come tutti i periti, si adattano bene.
Ovvero spetta all’attore (il querelante) l’onere della prova per la quale, il convenuto (i due necrofori) potrà essere condannato.
In difetto di tale prova – da riferirsi a criteri maggiormente oggettivi – il convenuto imputato sarà assolto con formula piena (per non aver commesso il fatto) o dubitativa (per insufficienza di prova).
La perizia della cassetta di pioppo
La cassetta di pioppo era stata conservata dal 1997 in uno scaffale dell’ufficio “corpi di reato” del Tribunale e lì è stata prelevata dal cancelliere che ne ha curato la consegna al perito nelle procedure del caso.
L’attività peritale è stata svolta in contraddittorio con i consulenti tecnici nominati dalle parti in causa.
L’uno per l’accusa riconosceva probabile la datazione nel periodo indicato nella tesi al punto B.
L’altro l’escludeva rigorosamente richiedendo al PTU (Perito Tecnico d’Ufficio) di procedere agli accertamenti previsti ricercando elementi discriminanti.
Cercava ovviamente la più probabilmente oggettiva datazione dell’oggetto.
Da osservare che nella terna dei tecnici applicati alle operazioni peritali i metodi di lavoro sono diversi.
Ovvero, il PTU soggetto al Giuramento nelle mani del Giudice, dovrà operare in Scienza e Coscienza avvalendosi della metodologia del metodo (non è un gioco di parole) della ricerca.
Periti specializzati nel settore legno: arriviamo a un dunque importante.
Gli altri due consulenti tecnici, affiancano il PTU e operano con altro tipo di metodologia d’indagine: il (non) metodo del risultato.
Ovvero, la tesi del mandante è quella giusta).
Slegati dal vincolo morale del giuramento essi possono anche operare con qualche malizia, ovvero avvalendosi di un “sol occhio” per osservare i dati.
Così da non vedere quelli che sono contrari agli interessi delle loro tesi peritali.
Il manufatto ligneo sarà esaminato in modo scrupoloso, misurato e censito accuratamente agli effetti degli elementi fisici che lo caratterizzano.
E lo rendono eventualmente riferibile alle circostanze di causa, ovvero alla sua datazione nel periodo
che sicuramente è compreso dal 1981 al 1997.
Questi i rilievi oggettivi:
La specie legnosa in pioppo e la natura del terriccio presente in piccoli residui.
I caratteri morfologici e anatomici del legno impiegato e le dimensioni della stessa.
La scritta della società produttrice posta al lato della cassa, col marchio aziendale dell’azienda agricola che l’aveva distribuita.
Se avessero chiesto per tempo a dei periti specializzati nel settore legno, le risposte sarebbero arrivate prima!
Cassa, cassetta e produttore… Periti specializzati nel settore legno hanno visto tutto?
Le condizioni dei componenti di metallo (graffe di fissaggio) atte a comporla in modo integro.
Il cartoncino deposto con la scrittura del nome della salma, andato soggetto a perizia grafologica, senza nessun esito di rilievo.
Nessun interesse era offerto dal contenuto medio d’umidità del legno e ai caratteri anatomici
riconoscibili all’esame microscopico di campioni.
Fatto che, entrambi, risultavano parametri completamente slegati all’eventuale attribuzione di una data di collocamento nel così detto “forno funerario”.
L’attenzione del PTU si è indirizzata sul marchio di fabbrica dell’azienda distributrice fatto che, questo elemento, ha una sua definita data d’inizio di produzione e applicazione sulle cassette utilizzate per la distribuzione della verdura.

Ovvero, il marchio potrebbe diventare discriminante per l’assegnazione di una data certa, a far seguito dalla quale, sono state messe in distribuzione dette cassette e confermare o escludere così una delle tesi
poste in ipotesi nella precedente capitolazione.
Rilevazioni fotografiche, perizia del legno e accertamenti in Puglia
Periti specializzati nel settore legno in tutta Italia
Pertanto l’Ufficio del PTU ha disposto delle rilevazioni fotografiche e provveduto agli accertamenti nella regione Puglia (ove ha sede l’azienda agricola) e acquisito documentalmente il dato certo.
Per il quale il periodo d’inizio della produzione di tale tipo di cassette era risultato coincidente al Marzo del 1989.
A eccezione di quest’elemento oggettivo, non era possibile procedere all’accertamento della datazione della cassetta.
Assumendo altri elementi, visto il relativamente ridotto intervallo di tempo e la condizione d’assoluto equilibrio igrotermico.
Per il quale la cassetta è stata conservata per un periodo superiore a due/tre anni nel forno sepolcrale.
Non verificandosi nessun’alterazione fisico-chimica del materiale. Anche le condizioni delle grappe di metallo impiegate per il fissaggio delle assi non permettevano nessuna considerazione.
Relativamente al tempo di giacenza, pur presentandosi semiossidate.
Accertamento peritale: attività di indagine sulle condizioni del legno
Queste attività d’indagine sulle condizioni dei materiali costituenti erano quindi risultate
insufficienti all’accertamento peritale richiesto.
Fatto inoltre da considerare che, il PTU (obbligato a procedere in rispetto a soli criteri di Scienza e Coscienza), aveva l’onere di valutare la giacenza di oltre cinque anni.
Nell’ufficio corpo dei reati del Tribunale (per quanto il manufatto fosse stato protetto da un
involucro di PET formalmente sigillato, ma non isolato).
E che potrebbe aver indotto un ulteriore condizionamento alterando i parametri osservabili.
La perizia si è quindi conclusa con l’impossibilità ad assegnare una data certa del manufatto.
O meglio riducendo il periodo di collocazione all’intervallo di anni 1989 – 1997.
rispondendo al quesito che non erano stati rinvenuti elementi oggettivi, di significato utile per il conseguente accoglimento di una delle due tesi istruttorie elencate A e B, ed escludendo certamente la C.
Dal legno alla sentenza: il ruolo cruciale del perito
Il Giudice ha proceduto quindi a riconoscere gli imputati non colpevoli.
Li ha assolti con “formula dubitativa” per insufficienza di prove.
Con la loro soddisfazione per il clima di presunta colpevolezza grazie all’alone d’enfasi che la stampa locale aveva costruito sulla vicenda.
Condanna penale e condanna morale
Molto spesso prima della condanna “penale”, viene spesso amministrata la condanna “morale” della pubblica opinione.
Per la quale (mancando d’ogni “garantismo”) i criteri di responsabilità per l’eventuale malcapitato imputato non sono da riferirsi a principi scientifici.
Purtroppo la cronaca di tutti i giorni non manca di far conoscerne svariate vicende giudiziarie a carico d’imputati.
Anche condannati e poi dimostrati innocenti nel processo d’appello.
Fortunatamente la Metodologia Scientifica Peritale non è una branca riservata a pochi illuminati.
Risultando oggidì promossa dall’associazione nazionale di periti giudiziari Collegio Periti
Consulenti della quale gli interessati potranno consultare le iniziative di formazione agli indirizzi WEB:
www.collegioperiticonsulenti.it
www.ctu.it
www.criminologia.it
Articolo di Alessandro Romiti – Studio Romiti Legno – Perito del Legno